Chinesiologo, istruttore, personal trainer o appassionato: a chi affidiamo la nostra salute?
Chi ricercare quando si entra in una palestra? In primis chiediamo se il titolare è
un diplomato ISEF o un laureato in Scienze Motorie … poi valutiamo il resto (Brevettato …)
Evitate i piani dietetici, integratori forniti da “personal trainer” che non abbiano studiato nutrizione:
Come identificare un esperto in nutrizione? QUI
Attenti al nutrizionista: QUI
Chinesiologo, istruttore, personal trainer o appassionato: a chi affidiamo la nostra salute?
Articolo scritto assieme a Riccardo Bertolo per il Fatto Alimentare ©
Chinesiologo, istruttore, personal trainer o appassionato: a chi affidiamo la nostra salute?
La sedentarietà secondo alcuni studi sarebbe un fattore di rischio di mortalità addirittura maggiore del fumo, ipertensione e diabete. Numerose indagini epidemiologiche mostrano che gli individui sedentari hanno un rischio di mortalità da due a tre volte superiore rispetto a persone attive che praticano almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di moderata/vigorosa entità (per esempio camminata a passo spedito). Si stima che nei paesi più ricchi due persone su tre siano fisicamente inattive. È quindi fondamentale promuovere sia l’attività fisica autonoma (camminare, giardinaggio, andare in bicicletta) che l’esercizio fisico organizzato, che avviene per esempio in palestra, sotto la guida di esperti. In Italia però, come nel campo della dietetica, anche in questo settore c’è un grave vuoto legislativo, per cui può succedere di incontrare istruttori improvvisati. Ecco come orientarsi:
Chinesiologo: Con la riforma dello sport approvata nel 2021, è stata istituita questa figura professionale che racchiude i diplomati Isef e i laureati in Scienze motorie. Vengono poi fatte ulteriori distinzioni tra chinesiologo di base (laurea triennale), chinesiologo dello sport, chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate o manager dello sport (relative lauree magistrali). Il chinesiologo ha le competenze per la conduzione, gestione e valutazione delle attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico, ricreativo e sportivo nelle varie fasce di età Può anche con ulteriori approfondimenti operare nel settore sportivo, clinico o manageriale per i laureati magistrali. In questo caso il titolo universitario è a garanzia della qualità e accuratezza del percorso di formazione.
Istruttore di specifica disciplina. Questa figura non possiede un titolo universitario, ma un brevetto rilasciato da una federazione sportiva o un ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico). Può operare alla promozione e gestione di attività fisica limitatamente al campo di interesse del brevetto conseguito. Questo brevetto, in base alla federazione e alla tipologia, può essere conseguito attraverso dei corsi di formazione di durata variabile, che in alcuni casi possono durare anche un solo fine settimana o essere realizzati esclusivamente online. In questo caso ci possiamo quindi trovare di fronte a una persona che, se siamo fortunati, ha seguito un corso ben strutturato e con successivo approfondimento personale delle tematiche affrontate, ma potrebbe anche capitarci di incontrare un istruttore che, dopo un breve corso, non ha fatto altri approfondimenti.
Figura senza alcun titolo: A volte può anche capitare di trovarsi di fronte a persone senza alcun titolo che attesti la formazione in un dato settore dell’attività fisica, che si basano unicamente sull’esperienza personale e su una formazione non riconosciuta dalle istituzioni, sempre che siano presenti. È importante precisare che unicamente il chinesiologo e l’istruttore brevettato (in questo caso limitatamente all’ambito specifico del proprio brevetto) possono operare in maniera legale in Italia, mentre qualsiasi figura senza titoli riconosciuti da istituzioni nazionali non avrebbe diritto di svolgere questa professione.
Personal trainer. Questa figura in particolare risulta essere oggetto di grande confusione. Fino a poco tempo fa, infatti, non c’erano leggi nazionali che regolamentassero tale professione, ma solo norme di regionali che consentivano esclusivamente a un chinesiologo o persone con specifico brevetto di fregiarsi di tale titolo. Con la nuova riforma dello sport, invece, quella del personal training è istituita come una delle mansioni del chinesiologo. Sarà perciò da capire se, con la prossima istituzione dell’albo nazionale dei chinesiologi, diventerà mansione esclusiva di questa categoria.
Nel mondo degli sport è molto probabile incontrare società che, tra il proprio personale, hanno ex alteti o appassionati con brevetto della federazione, che presentano notevoli competenze tecniche specifiche, in alcuni casi anche maggiori dei chinesiologi, ma magari non hanno competenze generali sugli aspetti biomedici, biomeccanici, fisiologici e metodologici dell’allenamento. In questi casi la collaborazione tra queste due figure può essere una garanzia di qualità nella gestione delle attività.
In uno scenario così complesso e in evoluzione, per valutare chi ha le competenze necessarie è importante fare alcune domande. È un chinesiologo (laureato Scienze motorie/ Isef)? Se non è un chinesiologo, ha un brevetto riconosciuto a livello nazionale oppure svolge illegalmente la professione? Se ha un brevetto, ha svolto un accurato processo di approfondimento scientifico e un aggiornamento adeguato? Nella struttura a cui un brevettato fa riferimento, è presente almeno un chinesiologo come coordinatore delle proposte motorie del personale? È opportuno rivolgersi a un professionista qualificato poiché, in mani inesperte, c’è sempre il rischio di farsi del male.
di Antonio Pratesi e Riccardo Bertolo
Mario
In ogni caso NESSUNA di queste figure professionali è competente in materia di ALIMENTAZIONE, e non è in grado di prescrivere regimi alimentari, diete, integratori, potenziatori e analoghi. Eppure non c’è palestra in cui la figura dell’allenatore, personal trainer, insegnante, massaggiatore, non prescriva o caldeggi questa o quelle dieta, questo o quel bibitone portentoso, questo o quell’integratore miracoloso… un gravissimo vulnus che la legge ignora nel modo più totale e vergognoso.
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