la nutrizione artificiale si può rifiutare (in quanto atto medico)
Aggiornamento di un post del 25 dic 2017 che era andato perso nel web (d’ora in avanti tutti i miei articoli, interviste e post pubblicati nel web saranno allegati su questo sito in forma integrale come promemoria).
Questo è quanto era stato scritto nel 2017 ma che è valido tutt’ora:
Finalmente abbiamo avuto una buona notizia da parte del nostro parlamento: l’approvazione della legge sul Biotestamento. Onore ai parlamentari che in tutti questi anni hanno continuato a lavorare a questo progetto e soprattutto a P. Welby, G. Nuvoli, DJ Fabo e ai familiari che hanno continuato a lottare dopo la morte dei loro cari. In particolare B. Englaro che per 17 anni ha condotto una lunga battaglia legale affinché la volontà della figlia Eluana, che non avrebbe mai volto essere mantenuta in vita in quelle condizioni (stato vegetativo permanente), venisse rispettata.
E’ una conquista per tutti gli italiani perché finalmente si fa chiarezza su un punto cruciale: la nutrizione e idratazione artificiale somministrata tramite un sondino (SNG, PEG…) o un catetere venoso (PICC, Midline, agocannula…) sono un atto medico (terapeutico) e come tutti gli atti medici necessita del consenso del paziente che può anche rifiutare. Nulla di nuovo per la comunità scientifica internazionale e per le società scientifiche italiane della nutrizione. Ma una novità per l’Italia ove il dibattito è sempre stato molto acceso e confuso a causa della forte influenza esercitata da una parte della comunità cattolica che ha sempre considerato la nutrizione artificiale come un atto umanitario dovuto (quindi non una terapia medica) e la sospensione una forma di eutanasia passiva.
Questa legge contribuisce finalmente a trasmettere una corretta cultura bioetica sia alla popolazione generale sia ad una parte degli operatori sanitari (infermieri, medici…): l’eutanasia è solo attiva e si configura quando un malato chiede ad un medico di somministrargli un farmaco che provoca la morte. Quindi la sospensione della nutrizione artificiale anche quando questo ha come esito la morte naturale del paziente non è eutanasia.
La nutrizione artificiale quindi non è un atto umanitario dovuto, come ancora oggi alcuni medici continuano a credere, ma un atto medico che può essere iniziato o sospeso in qualunque momento nell’interesse del paziente e con la volontà del paziente anche anticipata per quando non potrà decidere.
Sembra una cosa scontata ma per l’Italia è un grande passo avanti in termini culturali.
Questo è un video che spiega la cosa in maniera più chiara: